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Animali in condominio
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- Gli animali possono stare nei condomini
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- Solo in casi rari può essere
imposto l'allontanamento dell'animale
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- E' possibile vietare la detenzione
di animali solo se nel regolamento condominiale istituito al momento del
contratto di compravendita dello stabile ne viene fatta esplicita menzione
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- L'assemblea condominiale non può
impedire il possesso di animali neanche se vota all'unanimità
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Sentenza Corte di Cassazione (sez. 1 penale) n.1109 del 9 dicembre 1999
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- La Corte di Cassazione (sezione 1 penale) con sentenza n. 1109 del 9/12/99, che fa giurisprudenza e può essere citata come precedente, ha annullato una sentenza con la quale la Corte dAppello di Bologna determinava in lire 300mila lire di ammenda e 3 milioni di risarcimento danni la pena ad un signore perché non impedendo gli strepiti e labbaiare di un cane detenuto presso la propria abitazione, disturbava il riposo e le occupazioni delle persone dimoranti nei pressi.
La Corte di Cassazione ha stabilito che è necessario per la configurabilità della contravvenzione di cui allarticolo 659 I comma del Codice Penale (disturbo alla quiete pubblica n.d.r.) che i lamentati rumori abbiano attitudine a propagarsi ed a costituire quindi un disturbo per una potenziale pluralità di persone, ancorché non tutte siano state poi disturbate (
) è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone (
) tale situazione non ricorre nel caso di specie poiché labbaiare del cane dellimputato ha recato disturbo soltanto ai vicini di casa, né altrimenti poteva essere, trattandosi di abitazione, secondo le testimonianze assunte (
) il comportamento omissivo dellimputato (che non è intervenuto prontamente per far cessare i continui latrati n.d.r.) integra tuttal piu un mero illecito civile (
) annulla quindi sena rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
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Sentenza della Pretura di Campobasso
12/5/90: |
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- "Qualora una norma contenuta in
un regolamento condominiale vieti la detenzione di animali che possano
turbare la quiete o l'igiene della collettività, il semplice possesso
di cani o di altri animali non è sufficiente a far incorrere i condomini
in questo divieto, essendo necessario che si accerti effettivamente il
pregiudizio causato alla collettività dei condomini sotto il profilo
della quiete o dell'igiene."
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Sentenza del Tribunale di Piacenza
sez. II 10/4/1990: |
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"La detenzione di animali in un
condominio, essendo la suddetta facoltà una esplicazione del diritto
dominicale, può essere vietato solo se il proprietario dell'immobile
si sia contrattualmente obbligato a non detenere animali nel proprio appartamento,
non potendo un regolamento condominiale di tipo non contrattuale, quand'anche
approvato a maggioranza, stabilire limiti (oneri reali e servitù)
ai diritti ed ai poteri dei condomini sulla loro proprietà esclusiva,
salvo [...] pertanto, in mancanza di un regolamento contrattuale che vieti
al singolo condomino di detenere animali nell'immobile di sua esclusiva
proprietà, la legittimità di tale detenzione deve essere
accertata alla luce dei citeri che presiedono la valutazione della tollerabilità
delle immissioni..."
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Sentenza della Cassazione n.1394
del 6/3/2000: |
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- Se il cane abbaia non è
disturbo della quiete. Se il cane non disturba una pluralità di
persone ma solo il vicino "il fatto non sussiste". Perché vi sia
reato "è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei ad
incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato
di persone".
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