| Legge 14 Agosto 1991 n.281 "Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo"
Circolare del Ministero della Sanità 10 Marzo 1992 n.9 "Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo"
Decreto Ministeriale del Ministero della Sanità 1996 "Norme in materia di affidamento dei cani randagi"
Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo 1987- Capitolo III "misure complementari per gli animali randagi"
Decreto legislativo n.116 del 27/1/1992, di recepimento della direttiva CEE n.609 del 1986, "in materia di protezione degli animali a fini sperimentali o ad altri fini scientifici"
- La legge proibisce l'utilizzo di animali randagi a fini sperimentali. Gli animali da esperimento devono essere contrassegnati e provenire da allevamenti autorizzati e controllati; proibisce il commercio e l'uso di animali resi afoni (con le corde vocali tagliate); fa una certa differenziazione nel trattamento di scimmie, cani e gatti; stabilisce un sistema di autorizzazioni ministeriali per gli esperimenti; ogni volta, per esempio, i ricercatori dovrebbero giustificare il mancato ricorso a metodi alternativi e così via. (da "La città degli uomini e degli animali" di Enrico Moriconi- Edizioni Cosmopolis)
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