| Iniziative |
|
|
|
NORME IN MATERIA DI TUTELA DEL CAVALLO
Proposta di legge diniziativa dei deputati
ROCCHI, ANGIONI, ANNUNZIATA, ARNOLDI, AZZOLINI, BANDOLI, BELLILLO, BENVENUTO, ENZO BIANCO, BOATO, BOCCIA, BOLOGNESI, BRUGGER, BRUSCO, BUEMI, BUFFO, BULGARELLI, CAMO, CAMPA, CAPITELLI, CARBONELLA, CARDINALE, CARLUCCI, CARRA, CENTO, CESARO, CHIAROMONTE, CIANI, CIMA, COLASIO, COLLE` , MAURA COSSUTTA, COSTA, COZZI, DALIA, TITTI DE SIMONE, DEIANA, DUILIO, GENTILONI SILVERI, GIACHETTI, GIULIETTI, GRILLINI, INTINI, LABATE, LOIERO, LUCCHESE, MACCANICO, MANTINI, FRANCESCA MARTINI, MAZZOCCHI, MEDURI, MICHELI, MILANA, MORGANDO, MOSELLA, MUSSOLINI, ONNIS, PASETTO, LUIGI PEPE, PERLINI, PISTONE, POTENZA, RANIELI, REALACCI, SARDELLI, SARO, SASSO, SAVO, SERENA, SGARBI, STRANO, TANONI, TARANTINO, TIDEI, VALPIANA, VERNETTI, VERRO, VILLANI MIGLIETTA, WIDMANN, ZANELLA, ZANOTTI, ZELLER
ART. 1.
1. Lo Stato e le regioni, nel rispetto delle rispettive competenze, disciplinano e promuovono la tutela del cavallo.
2. E` vietato macellare i cavalli impiegati a scopo sociale o terapeutico, i cavalli utilizzati per lavoro o nelle competizioni nonché i cavalli di proprietà o in uso alle Forze armate e ai Corpi di polizia.
3. E` vietata altresì la macellazione dei cavalli allevati o importati attuata in violazione della legislazione vigente in materia di tutela degli animali.
ART. 2.
1. Ai cavalli di cui allarticolo 1, comma 2, della presente legge, si applicano i principi generali e le norme vigenti che disciplinano e promuovono la tutela degli animali di affezione nonché i principi e le disposizioni previsti dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni. 2. I cavalli di cui al comma 1 possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.
ART. 3.
1. E` vietato separare i puledri dalle proprie madri prima del compimento del sesto mese di vita.
2. E` vietato eseguire interventi che possono recare menomazioni ai cavalli.
3. E` vietato ogni tipo di addestramento dei cavalli coercitivo, violento o traumatico sia di tipo fisico che psichico. Laddestramento deve essere attuato promuovendo il metodo della doma dolce.
4. E` vietato luso di imboccature che producono o possono produrre lesioni o sofferenze ai cavalli.
5. E` vietata qualsiasi forma di sperimentazione sui cavalli.
ART. 4.
1. I cavalli messi a riposo nonché i cavalli di proprietà di soggetti privati o pubblici non più utilizzati devono essere
mantenuti nel rispetto della legislazione vigente in materia di tutela degli animali.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela degli animali e di promozione del loro benessere, a determinare con proprie norme, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per listituzione di strutture di ricovero destinate ad ospitare i cavalli che non possono essere più mantenuti dai proprietari o dai detentori.
3. Gli enti e le associazioni protezionistici possono gestire strutture di ricovero per cavalli, sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari dellazienda sanitaria locale competente per territorio.
4. Allo scopo di realizzare un sistema organico di misure volte alla promozione della salute e del benessere del cavallo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano, con proprie norme, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le condizioni e i criteri che ne regolano il mantenimento, lallevamento, la custodia, il commercio e la cessione.
ART. 5.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di realizzare un sistema unico e vincolante di registrazione dei cavalli, è istituita lanagrafe centrale dei cavalli presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, che cura la sua tenuta di concerto con il Ministero della salute.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a registrare i cavalli presenti nei territori di rispettiva competenza dellanagrafe di cui al comma 1, entro tre mesi dalla data della sua istituzione.
3. Al fine di garantire una corretta e uniforme attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministero delle politiche agricole e forestali, il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano le modalità tecniche e operative di interconnessione e di esecuzione del sistema informatico di raccolta dei dati oggetto dellanagrafe istituita ai sensi del citato comma 1.
ART. 6.
1. Al fine di impedire che i cavalli siano sottoposti a esercizi innaturali, pericolosi, dannosi per lequilibrio psicofisico o lesivi della loro dignità, sono vietate le manifestazioni di spettacolo e sportive che non garantiscono il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela degli animali e di promozione del loro benessere.
2. E` vietato effettuare corse al di fuori degli ippodromi riconosciuti dallUnione nazionale per lincremento delle razze equine.
ART. 7.
1. A decorrere dallesercizio 2003 è istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali un fondo per il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 4 e 5, la cui dotazione è determinata in 10 milioni di euro a decorrere dallanno 2003.
2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute, con proprio decreto, ripartisce annualmente le disponibilità del fondo di cui al comma 1 tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che presentano, entro il 30 marzo di ogni anno, progetti per il mantenimento dei cavalli abbandonati di cui alla presente legge, compresi i cavalli ospitati nelle strutture di cui allarticolo 4, nonché per la realizzazione di strutture di ricovero. I criteri di ripartizione sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, adottato di concerto con i Ministri della salute e delleconomia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata
di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Allonere derivante dallattuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
TORNA INDIETRO
|
|
|
|
ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - Via Attilio Regolo, 27 - 00192 ROMA
Realizzazione TheRightHand
Per qualsiasi contatto con il nostro Ente: enpa@enpa.it
|