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In Primo Piano
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NORME CONTRO LA VIVISEZIONE
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Approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 30 luglio 2002
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna promuove la tutela degli animali dallutilizzo a fini sperimentali o ad altri fini scientifici e didattici mediante la diffusione di metodologie sperimentali innovative che non facciano ricorso alluso di animali vivi.
2. Per lattuazione di quanto indicato al comma 1, la Regione realizza appositi accordi con Università ed Istituti scientifici.
Art. 2
Divieti
1. Nel territorio della Regione Emilia-Romagna sono vietati l allevamento, lutilizzo e la cessione a qualsiasi titolo di cani e di gatti ai fini di sperimentazione.
2. E altresì vietata la vivisezione a scopo didattico su tutti gli animali, salvo i casi autorizzati dalla Regione nellambito degli accordi di cui allarticolo 1, comma 2.
Art. 3
Sanzioni
1. Chiunque violi quanto disposto allarticolo 2 è soggetto, qualora il fatto non costituisca reato, a sanzione amministrativa di 15.000 Euro, maggiorata a 45.000 Euro in caso di recidiva. E in ogni caso disposta la confisca degli animali.
Art. 4
Vigilanza
1. Le funzioni di vigilanza e controllo relative allarticolo 2, comma 1 sono esercitate dalle Province, dai Comuni e dalle Aziende Unità Sanitarie Locali che possono avvalersi delle guardie zoofile e delle guardie ecologiche volontarie (GEV), nellambito di convenzioni stipulate con i Comuni singoli o associati.
2. Le funzioni di vigilanza e controllo relative allarticolo 2, comma 2, sono esercitate dalla Regione.
Art. 5
Norma finanziaria
1. Agli eventuali oneri derivanti dallattuazione della presente legge, conseguenti agli accordi di cui allarticolo 1, comma 2 inerenti il finanziamento di ricerche, listituzione di premi per tesi di laurea o di specializzazioni e le altre iniziative disposte dalla Regione, si fa fronte mediante listituzione, nella parte spesa del bilancio regionale, di apposito capitolo da collocarsi nella unità previsionale di base che sarà dotata della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.
Art. 6
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dellarticolo 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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